Emilia-Romagna: legge quadro regionale sulla cultura
L’Assemblea legislativa ha approvato la prima legge quadro sulla cultura della Regione Emilia-Romagna
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato la prima legge quadro sulla cultura della regione, un provvedimento organico articolato in 76 articoli che accorpa, armonizza e aggiorna quindici normative di settore preesistenti.
La riforma rappresenta il più rilevante riordino legislativo del comparto mai attuato a livello regionale e si propone di offrire un quadro normativo semplificato, stabile e unitario, riconoscendo alla cultura un ruolo strutturale nelle politiche pubbliche, nella coesione sociale e nello sviluppo economico del territorio.
Il nuovo testo legislativo è il risultato di un articolato percorso partecipativo che ha coinvolto istituzioni locali, operatori del settore, luoghi della cultura e comunità, con l'obiettivo di superare la frammentazione degli interventi e consolidare una rete regionale integrata.
Direttrici innovative
Tra le direttrici più innovative introdotte dalla legge figura il riconoscimento esplicito del welfare culturale, che mette a sistema il legame tra arti, benessere e salute, valorizzando la fruizione culturale come strumento di inclusione, prevenzione e contrasto alle disuguaglianze.
Grande rilievo viene dato al sostegno delle imprese culturali e creative, alla tutela e qualificazione del lavoro artistico e tecnico e alla formazione delle competenze.
La cultura assume inoltre un valore strategico nei processi di rigenerazione urbana a base culturale, promuovendo la trasformazione di spazi in centri culturali polifunzionali e presìdi di prossimità, con un'attenzione mirata ai piccoli comuni e alle aree interne del territorio regionale.
Patrimonio culturale, spettacolo dal vivo e filiere integrate
Il provvedimento adotta una visione integrata dell'intera filiera della produzione, distribuzione e fruizione.
Nel campo del patrimonio, la legge disciplina la tutela e la valorizzazione dei beni materiali, immateriali e digitali, dei paesaggi e dei servizi archivistici, bibliotecari e museali, introducendo strumenti come il Patto regionale per la lettura per connettere editoria e biblioteche.
Sul fronte delle attività culturali, il testo riunisce e potenzia le politiche per lo spettacolo dal vivo, la musica contemporanea, il cinema e l'audiovisivo, sostenendo le residenze artistiche, le coproduzioni, i nuovi linguaggi e la diffusione all'estero.
Rientrano inoltre sotto la competenza culturale le rievocazioni storiche e i carnevali, unitamente a un rinnovato impegno sulla valorizzazione della memoria storica collettiva estesa al Novecento e all'Ottocento risorgimentale.
Strumenti di programmazione, monitoraggio e attuazione
Per assicurare continuità ed efficacia agli investimenti, la legge disciplina strumenti di programmazione triennale e introduce nuovi organismi di supporto alle politiche regionali, tra cui il Comitato scientifico per la cultura e l'Osservatorio sulla cultura e la creatività.
Tali dispositivi consentiranno di monitorare l'evoluzione del comparto, analizzare l'impatto economico e sociale delle attività e orientare le future linee di finanziamento a beneficio degli operatori.
Il testo definisce infine le disposizioni finanziarie e transitorie per garantire il passaggio graduale dalle discipline previgenti al nuovo assetto unico regionale.
Struttura della legge quadro
Il testo è articolato in 76 articoli, suddivisi in 5 ambiti principali.
Titolo I, “Disposizioni generali e comuni ai diversi ambiti”, definisce principi, finalità e funzioni della Regione, riconosce il valore del welfare culturale e promuove lo sviluppo delle imprese culturali e creative, delle competenze e dei luoghi della cultura, anche attraverso la rigenerazione urbana.
Titolo II, “Patrimonio culturale, istituti e servizi culturali”, disciplina la valorizzazione del patrimonio materiale, immateriale e digitale, dei paesaggi culturali e dei beni riconosciuti a livello internazionale. Comprende inoltre l’organizzazione dei servizi archivistici, bibliotecari e museali, le politiche per l’editoria e la lettura e la tutela dei patrimoni linguistici e dialettali dell’Emilia-Romagna.
Titolo III, “Attività culturali”, riunisce gli interventi per lo spettacolo dal vivo, la musica contemporanea, il cinema e l’audiovisivo, la promozione culturale in ambito regionale e all’estero, le manifestazioni storiche e la qualificazione dell’educazione e della formazione artistica.
Titolo IV, “Storia e memoria dell’età contemporanea in Emilia-Romagna”, definisce obiettivi e interventi regionali per valorizzare la storia contemporanea e preservare la memoria collettiva, riconoscendo il ruolo degli istituti storici e degli altri soggetti impegnati in questo ambito.
Titolo V, “Disposizioni attuative, finanziarie e finali”, stabilisce gli strumenti di programmazione e attuazione, istituisce organismi e strumenti di supporto alle politiche culturali, tra cui il Comitato scientifico per la cultura e l’Osservatorio sulla cultura e la creatività, e disciplina le risorse finanziarie, le disposizioni transitorie e le abrogazioni delle normative precedenti.
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